Sara Tremolizzo
Attorno al diritto d'autore

Il diritto d'autore
La possibilità di riproduzione delle opere con sistemi tecnologici sempre più avanzati ha reso particolarmente scottante la materia del diritto d’autore.
Dal 29 aprile 2003 è entrata in vigore la nuova normativa sul Copyright, applicazione della direttiva europea (EUCD), la quale fa propri i principi del DMCA statunitense (Digital Millennium Copyright Act).

Il diritto d’autore, riconosciuto dalla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, è un insieme di diritti morali e di tipo economico riconosciuti all’autore per tutelare le opere dell’ingegno di carattere creativo nell’ambito della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro, del cinema.

Il diritto d’autore nasce con l’invenzione della stampa e la conseguente diffusione di un gran numero di esemplari stampati con tutti gli interessi economici correlati all’industria editoriale. Diritto dell’autore o diritto dell’editore?

Le novità indotte dalla rete
Tale diritto esclusivo è stato travolto dall’avvento di Internet, che ha aperto un nuovo spazio di circolazione delle informazioni, delle idee, della musica difficilmente controllabile. Per quanto riguarda l’industria discografica, si è trattato di una vera e propria rivoluzione, che, come scrive E. Assante, “… nasce dal basso, dagli utenti, da milioni di persone che hanno deciso di usare la Rete per copiare e scambiare musica fra di loro gratuitamente”.

Considerati gli enormi profitti in gioco, le multinazionali discografiche chiedono ai governi una legislazione per contrastare la pirateria, sia il prelievo illegale contenuti da Internet, sia il traffico di supporti contraffatti.
La nuova normativa sul Copyright ha suscitato diverse critiche per l’impianto di tipo repressivo.

L’aumento di prezzo sui supporti e apparecchi per la registrazione appare ingiustificato.
In questo modo vengono penalizzati tutti, afferma A. Tronconi, anche chi non viola la legge sul Copyright.

E’ vietato lo scambio di musica via Internet attraverso i software p2p e il file sharing. Sembra difficile che questo possa arrestare lo scambio di file musicali fra i milioni di utenti, in particolare giovani, considerato il costo dei CD.

E’ criticato in particolare il riconoscimento del diritto di utilizzo di misure tecnologiche di protezione su CD e DVD. Questo si contrappone al diritto alla copia per uso personale. Chi acquista un CD protetto non è più libero di ascoltarlo dove vuole o di farne una copia per gli amici.
Di fatto chi detiene il diritto d’autore impone le condizioni dell’ascolto, limita il diritto di fruizione.

Si sostiene che la nuova legge non serva a contrastare la pirateria. Internet ha messo in moto un processo di democratizzazione dell’accesso alla cultura che non può essere arrestato con misure protezionistiche. Non solo appare impossibile, ma è anche pericoloso, in quanto va a limitare quella libertà che è la condizione essenziale della cultura. Libertà di informarsi, di condividere e criticare, di far proprie le idee di altri, di svilupparle, di rimetterle in circolo. E’ una questione di civiltà.

Copyright
Non tenendo conto di tale democratizzazione, il Copyright appare anacronistico, in quanto riflette i bisogni di una società nella quale solo pochi detenevano il controllo delle tecnologie di produzione culturale. Internet ha messo in moto un grande processo sociale, per cui è nata una nuova figura, quella del produttore-consumatore (prosumer) rispetto al quale non è più adeguata la logica del diritto d’autore. Comunque l’artista trae vantaggio dalla diffusione delle sue opere, non dalla sua limitazione. (intervista a WU MING 1).

La legittimità del diritto d’autore non può, dunque, porsi in contrasto col diritto del consumatore.
Si stanno diffondendo varie iniziative, movimenti impegnati nel superamento di questa dicotomia nella prospettiva di una interpretazione più ampia del “fair use” (uso legittimo). Un’ iniziativa internazionale finalizzata a una riforma delle leggi sulla proprietà intellettuale è il progetto IP Justice, la cui nascita è stata annunciata in occasione della fiera tecnologica APRICOT 2003 di Taipei, Taiwan, svoltasi nel mese di febbraio.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.68
Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
societa' dell'informazione.
(GU n. 87 del 14-4-2003 - Suppl. Ordinario n.61)
http://www.math.unipd.it/%7Ederobbio/dd/Dgls68-2003.htm

Per la normativa italiana sul dirittod’autore: http://www.math.unipd.it/~derobbio/dd/copyr06.htm

Per diritti morali si intende: il diritto alla paternità dell’opera, il diritto all’integrità dell’opera e il diritto di pubblicazione.
I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono: diritto di riproduzione; diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera; diritto di diffusione; diritto di distribuzione; diritto di elaborazione.
(http://www.siae.it/faq_siae.asp)

“La concorrenza tra gli stampatori determinò ben presto un mutamento d´equilibrio nel rapporto con gli autori: i primi, nel tentativo di legare indissolubilmente a sé la riproduzione di una data opera, cominciarono ad invocare il diritto di "copia" dell´autore per giustificare la richiesta di una concessione esclusiva alla pubblicazione dell´opera stessa; i secondi presero coscienza dei propri diritti… Nacquero così i c.d. "privilegi", particolari sistemi di concessioni utilizzati per riconoscere agli stampatori (ormai divenuti editori) il diritto esclusivo di produrre copie di una determinata opera a fronte dei costi sostenuti per l´acquisto dei manoscritti, dei macchinari, dei correttori.” (Cristian Ercolano, Risorse sul diritto d’autore e della proprietà intellettuale, http://www.autoreonline.net/).

“Insomma qualcuno ha evidentemente convinto il legislatore che la pirateria dei file audio e/o video è un costo sociale importante nel nostro paese che frena la diffusione della materia di ingegno, senza però considerare che il mercato dei CD-R/CD-RW non ha nulla a che vedere con la pirateria e che la quota largamente maggioritaria di prodotto è destinata ad applicazioni strettamente professionali (Aziende, Terziario avanzato, Pubblica amministrazione, Arti Grafiche, Editoria etc) per le quali non si capisce a che titolo dovrebbe essere corrisposto un compenso ad autori e produttori, su contenuti che nulla hanno a che vedere con la loro opera”.
(L’innovazione ingrana la retromarcia di Alessandro Tronconi in
http://punto-informatico.it/p.asp?i=44044)

Il più famoso sito di scambio gratuito di file musicali è Napster, nato nel 1999 ad opera del diciannovenne Schawn Fanning. Di fronte al suo grande successo, le major discografiche si sono mobilitate, trascinandolo in tribunale. Dopo la chiusura di Napster, sono nati altri siti per lo scambio di musica in formato mp3, come Kazaa e Morpheus. Ma l’offensiva giudiziaria non basta a fermare i milioni di consumatori, soprattutto giovani che ormai ritengono illegale la proprietà privata in campo musicale. A questo punto le major ricorrerebbero al sabotaggio. Il “New York Times” ha rivelato i nomi di due società che, per conto delle grandi multinazionali, mettono a punto dei virus in grado di paralizzare il computer di chi sta copiando musica. (Federico Rampini, Musica, la guerra delle major in Repubblica, 8 maggio 2003)

Diritto di fruizione:
LETTERA APERTA ai membri della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) Camera
dei Deputati da parte delle associazioni italiane che promuovono e sostengono il Software Libero:

“Il titolare dei diritti non si limiterà più a vendere un diritto di fruizione di quell'opera … ma potrà determinare una vendita di questo diritto in termini delimitati nel tempo, nello spazio, nelle
modalità di fruizione e nell'identità dei fruitori.
Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di poteri fra il titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad uno squilibrio totale di forze a favore del primo”
(http://softwarelibero.it/news/030316-01.shtml)

“… finalmente in Italia viene riconosciuto il diritto alla copia personale… Ogni poverocristo ha oggi diritto di fare una copia privata di materiale sotto copyright da lui regolarmente acquistato…

Da una parte si riconosce infatti il diritto alla copia personale (una versione nostrana della dottrina americana del fair use), dall'altra si afferma la liceità e la intoccabilità dei sistemi software anticopia su CD e DVD e ne punisce l'aggiramento addirittura con il carcere. Che significa tutto ciò? Che nessuna copia lecita di quanto ho appena acquistato potrà essere fatta nel momento in cui tale prodotto sia fornito di misure di protezione anticopia”
(Contrappunti/La parabola del frigorifero di Massimo Mantellini,
http://punto-informatico.it/p.asp?i=43897)

Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.

Pirateria
Secondo WU MING 1, la pirateria, conseguenza dello sviluppo della tecnologia che offre a tutti la possibilità di accedere alla cultura in modo assolutamente nuovo“è in realtà un grande processo di riappropriazione dal basso dei mezzi di produzione della cultura”.

(S. Porro, Dal copyright al copyfight. QS intervista WU MING 1, di Stefano Porro in
http://www.quintostato.it/archives/000284.html)

Wu Ming
Significa “senza nome”. E’ il nome assunto da cinque scrittori che utilizzano le nuove tecnologie e soprattutto internet nella loro scrittura. Sostengono il principio della libera circolazione delle idee, rifiutano la logica del Copyright.
(http://www.wumingfoundation.com/)

Libertà
Afferma Pietro Folena che è pericoloso affidare il controllo esclusivo dei contenuti ai titolari dei diritti (di copia, di diffusione, ecc.) in quanto andrebbe a limitare la libertà di chi è spinto dalla giusta intenzione di diffondere i saperi.
“ Ad esempio, la brevettabilità del software, anch'essa caldeggiata dalle grandi compagnie, impedirà a chiunque di utilizzare una procedura inventata da altri per realizzare un proprio programma. E' come se si brevettasse una formula matematica. Oppure, per andare più sul materiale, è come se Henry Ford avesse impedito ai concorrenti di usare la catena di montaggio nelle loro aziende: evidentemente sarebbe diventato il monopolista mondiale dell'automobile.

Insomma, la libertà di diffondere nuovi saperi, nuove scoperte, contenuti innovativi, deve essere considerato un diritto che bilanci quello degli autori e dei produttori. In mancanza ognuno di noi sarà meno libero e vi sarà in concreto pericolo di bloccare il progresso culturale, scientifico e tecnologico”.
(Pietro Folena , 2010, i prigionieri del libro a tempo,
http://lists.softwarelibero.org/pipermail/discussioni/2003-March/006523.html)
L. Lessig, docente di legge all’università di Standford, sostiene che le leggi sul diritto d’autore violano un principio costituzionale, secondo cui uno dei doveri dello Stato è quello di favorire la diffusione della conoscenza.
( Questione copyright: QS intervista LawrenceLessig,
http://www.quintostato.it/archives/000157.html)

IP Justice
Ha base a San Francisco, tra i suoi promotori c’è l’avvocato Robin Gross, che è stata protagonista delle battaglie legali circa il diritto nell’ambito delle nuove tecnologie.

I principi sostenuti da IP Justice sono cinque:

1. Ci riserviamo il diritto di controllare, e di mantenere il controllo, di ogni nostra esperienza individuale sulle opere frutto dell'ingegno umano oggetto di proprietà intellettuale.

2. Gli autori devono essere ricompensati per il loro lavoro.

3. Ci riserviamo il diritto di realizzare copie private di opere oggetto di proprietà intellettuale legittimamente acquisite.

4. Le tecnologie e le modalità di trattamento delle informazioni che permettono l'esercizio dei diritti dell'individuo in tema di proprietà intellettuale dovrebbero essere considerate legittime.

5. Il concetto di "copy rights" comporta anche quello di "copy responsibilities".
(http://punto-informatico.it/p.asp?i=43258)

Giovanni Ziccardi, professore di Diritto informatico dell'Istituto di Filosofia e Sociologia del Diritto presso l'Università di Studi di Milano, sostiene questa iniziativa che consente agli studiosi di lavorare insieme, conciliando i diritti degli autori con la libera circolazione delle idee.
(http://punto-informatico.it/p.asp?i=43258)

Ritengo infine non essere possibile trarre delle conclusioni: la materia appare infatti più "aperta" che mai...